12 settembre 2011

Impugnata dal Governo la legge sulla caccia proposta dal consiglio regionale del Piemonte.

Le associazioni animaliste e ambientaliste vincono 1 a 0 contro il carroccio in Piemonte.Duro colpo in previsione del referendum del prossimo anno contro la caccia !

Con legge regionale n. 10 dell'11 luglio 2011 il Consiglio regionale del Piemonte aveva modificato la legge regionale n. 70 del 1996, introducendovi l'articolo 29 bis, che incarica la Giunta regionale di redigere annualmente un elenco di specie "nocive", da controllare a fucilate ad opera dei cacciatori. Il Governo ha deciso d'impugnare tale legge alla Corte costituzionale, infatti essa ha ad oggetto animali selvatici predatori protetti dalla direttiva "habitat" 92/43/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97, il cui articolo 11 stabilisce che eventuali programmi di contenimento numerico delle specie elencate nell'allegato 4 devono essere sottoposti al Ministero dell'Ambiente e possono essere autorizzati, previo parere dell'ISPRA, solo in assenza di soluzioni alternative. Il legislatore regionale, rimettendo alla Giunta regionale la redazione dell'elenco delle specie da controllare, ha pertanto invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (LAC, 9 settembre).

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011. (11-07-2011)

Regione: Piemonte

Estremi: legge n.10 del 11-07-2011

Bur: n. 27 del 11-07-2011

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 08-09-2011 / Impugnativa

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono. ......(omissis)
3)   L'art.8, comma 2 inserisce l'art. 29 bis nella l.r. 70/1996 rubricato "Interventi di contenimento straordinari" il quale dispone che la Giunta regionale redige annualmente l'elenco delle specie animali oggetto di controllo straordinario per le esigenze ambientali, di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, delle produzioni zootecniche ed agroforestali e la prevenzione dei rischi a persone e cose. La disposizione ha ad oggetto animali selvatici predatori per i quali è previsto un regime di protezione rigoroso disciplinato dalla direttiva Habitat 92/43/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97. Ai sensi dell'art. 11 del citato dPR, eventuali programmi di contenimento numerico delle specie ascritte all'allegato 4, devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione del Ministro dell'Ambiente e possono essere autorizzati, a seguito di parere dell'ISPRA, solo in assenza di soluzioni alternative. Il legislatore regionale, pertanto, rimettendo alla Giunta regionale la redazione dell'elenco delle specie animali oggetto di controllo straordinario per le esigenze ambientali, eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art.117, comma 2, lett.s) della Costituzione.
..........(omissis)