15 gennaio 2011

Tar del Friuli ritiene incostituzionale la legge regionale sugli animali nocivi

IL TAR PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA RITIENE INCOSTITUZIONALE LA LEGGE REGIONALE NR. 14 DEL 2007 CHE PERMETTE AI CACCIATORI DI CACCIARE GLI ANIMALI “NOCIVI” ANCHE FUORI DALLA STAGIONE VENATORIA.
LA LAC DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: SI SOSPENDANO IMMEDIATAMENTE IN TUTTA LA REGIONE GLI ABBATTIMENTI DEGLI ANIMALI COSIDDETTI NOCIVI. 



Il TAR per il Friuli Venezia Giulia con ordinanza collegiale nr.7 del 2011, depositata il 13.01.2011, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell' art. 11 della legge regionale 14 del 2007, legge che consente, nella regione Friuli, di estendere la caccia in deroga, previstasolo in casi particolari per gli uccelli, anche ai mammiferi selvatici.
La questione di costituzionalità è stata rilevata dalla Lega per l 'Abolizione della Caccia nel corso di un procedimento amministrativo per l'annullamento di un provvedimento regionale che consentiva l'abbattimento di 85 cinghiali in Provincia di Pordenone.
La LAC, patrocinata dall' Avv. Alessandra Marchi del Foro di Pordenone, ha evidenziato che, per mezzo dell' art. 11 della L.R. 14/2007, il legislatore regionale ha aggirato le limitazioni imposte dall’ art. 19 della Legge 157/1992  (legge quadro statale sulla tutela della fauna) in ordine ai soggetti che possono procedere ai prelievi, includendo la generalità dei cacciatori, esclusi dalla legge statale,per l'esecuzione di detta attività. 
Sostanzialmente in Friuli Venezia Giulia per mezzo di detta legge, e grazie anche a ulteriori deliberazioni delle provincie che integravano i provvedimenti regionali, si svolge una caccia a tutti gli effetti anche nei periodi di chiusura, di notte e con l'uso di fari (fattispecie tutte che usualmente sono considerate atti di bracconaggio).
Se è vero che, nonostante il rinvio della legge alla Corte Costituzionale, la legge stessa continua a spiegare effetto sino alla decisione della Corte, è anche vero che la Lega per l' Abolizione della Caccia è pronta ad impugnare al TAR, chiedendone l'immediata sospensione, i provvedimenti di
abbattimento di cinghiali o altri mammiferi selvatici ritenuti nocivi, i quali provvedimenti dovessero applicare la legge sospetta di illegittimità.
Ben farebbe il legislatore regionale, invece di emanare norme gravemente sospette di incostituzionalità, come ha fatto anche nel corso di recenti provvedimenti legislativi, a riportare nell'alveo della legalità l'attività venatoria in questa regione, abrogando le leggi palesemente in contrasto con la tutela e la conservazione della fauna ed adeguando la norma regionale a quella statale.