Sentenza shock della Cassazione.
In caso di “pericolo imminente” non è reato uccidere un animale! Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n°43722/2010, Seconda Sezione Penale:
“Nel concetto di necessita’ e’ compreso non solo lo stato di necessita’ vero e proprio ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per prevenire od evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritiene altrimenti inevitabile“.
“Nel concetto di necessita’ e’ compreso non solo lo stato di necessita’ vero e proprio ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per prevenire od evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritiene altrimenti inevitabile“.
Per la Cassazione il “fatto non sussiste”, eppure il pastore tedesco è stato ammazzato.
Un 30enne di Salò per difendere il suo cagnolino e la moglie dall’aggressione del pastore tedesco prese un fucile e lo uccise.
Un 30enne di Salò per difendere il suo cagnolino e la moglie dall’aggressione del pastore tedesco prese un fucile e lo uccise.
Se il pericolo era imminente e l’uccisione era un atto difensivo, allora il 30enne passeggiava con moglie, cane e… fucile!
Altrimenti viene a mancare il pericolo,ma anche l’imminenza, perché per andare a prendere il fucile ha lasciato soli moglie e cane in balia della “bestia feroce”.
Altrimenti viene a mancare il pericolo,ma anche l’imminenza, perché per andare a prendere il fucile ha lasciato soli moglie e cane in balia della “bestia feroce”.
Dov’ è lo “stato di necessità” che lo ha portato a sparare?
Già la condanna, 140euro di ammenda, inflitta dal Tribunale di Brescia -sezione distaccata di Salò - in base all’artico 638 CP era veramente irrisoria; ora col concetto di “necessità” si ratifica la licenza di uccidere!(GEAPRESS)
Già la condanna, 140euro di ammenda, inflitta dal Tribunale di Brescia -sezione distaccata di Salò - in base all’artico 638 CP era veramente irrisoria; ora col concetto di “necessità” si ratifica la licenza di uccidere!(GEAPRESS)